A C C A D E M I A R A F F A E L L O
U R B I N O
Il presente Statuto dell’Accademia
Raffaello redatto da apposita Commissione su proposte
concretate in seno al Consiglio Direttivo, è
stato approvato dall’Assemblea dei Soci
nella Tornata del 12 Luglio 2006.
Urbino, 12 Ottobre 2006
Il Presidente Vicario
Alessandro Santini
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO
E URBINO
prot. n. 4102/2006/3B. 67. 1/Area IV
VISTO il Regio Decreto n. 1257, Serie II del
16/2/1873 con il quale è stata eretta
Corpo Morale l’Associazione “Accademia
Raffaello” avente sede in Urbino in via
Raffaello, 57;
VISTO il D.P.R. in data 20 Luglio 1948 con il
quale è stato approvato il testo Statutario
della predetta Associazione “Accademia Raffaello”;
VISTA l’istanza in data 19 Luglio 2006 con
cui il Presidente Vicario di detta Associazione
ha chiesto l’approvazione del nuovo Statuto
recante varie modifiche apportate con verbale
d’Assemblea dell’ente del 12. 7. 2006;
VISTA la documentazione prodotta a corredo dell’istanza;
tenuto conto che il nuovo testo Statutario proposto
rispetta lo scopo e le finalità dell’Associazione
e risulta conforme alle disposizioni vigenti in
materia;
VISTO il D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno
del 30 dicembre 2000, n. M5501/30;
D E C R E T A
Sono approvate le modifiche dello Statuto della
Associazione “Accademia Raffaello”,
con sede in Urbino, apportate con verbale assembleare
del 12. 7. 2006.
Lo Statuto vigente dell’Associazione “Accademia
Raffaello”, conseguentemente, risulta essere
quello contenuto nel citato verbale dell’Assemblea
del 12. 7. 2006 e allegato al presente provvedimento
di cui costituisce parte integrante.
Il Dirigente dell’Area IV è incaricato
di disporre per l’iscrizione delle predette
modifiche nel Registro delle Persone Giuridiche
tenuto presso questa Prefettura U. T. G. .
Il Prefettof.to Riccio
Pesaro, lì 3 ottobre 2006
Con decreto prefettizio del 30 ottobre 2012 è stata approvata la modifica al 1° comma dell’art. 7 così come deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci in data 31 marzo 2012.
Il Presidente
Giorgio Cerboni Baiardi
D E C R E T A
E’ approvata la modifica allo Statuto dell’Associazione “Accademia Raffaello”, con sede in Urbino, apportata con verbale dell’Assemblea Generale dei Soci del 31 marzo 2012.
Il Dirigente dell’Area IV è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento.
Pesaro, 30 ottobre 2012.
Il Prefetto
(Visconti)
VISTA l’istanza datata 15 maggio 2015 con la quale il Presidente della Accademia Raffaello con sede a Urbino, in via Raffaello n. 57 iscritta al n. 588 del Registro delle persone giuridiche istituito presso questa Prefettura - UTG
chiede l’approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dall’Assemblea Generale dei Soci del 24 aprile 2015, di cui al verbale redatto in pari data, relative agli artt. 2, 4, 6, 7 e 23 dello Statuto.
VISTA la documentazione presentata in allegato alla predetta istanza:
VISTA la nota prot. MBAC – DG – BIC SEG 0012488 del 18.06.2015 con la quale il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo ha espresso, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 3 D.M. 7 maggio 2002, parere favorevole alla richiesta di approvazione delle anzidette modifiche statutarie;
TENUTO CONTO che il nuovo testo statutario proposto appare conforme alle disposizioni vigenti in materia e allo scopo dell’Ente;
VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTO il D.M. 7 maggio 2002;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno datata 30 dicembre 2000,
n. M5501/30
D E C R E T A
Sono approvate le modifiche apportate con verbale datato 24 aprile
2015 dell’Assemblea Generale dei Soci della Accademia Raffaello allo Statuto
dello stesso Ente.
Lo Statuto vigente della Accademia Raffaello, conseguentemente, risulta
essere quello risultante dalle predette modifiche ed allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante.
Il Dirigente dell’Area IV è incaricato di disporre per l’iscrizione delle
predette modifiche nel registro delle persone giuridiche tenuto
presso questa Prefettura.
Pesaro, 14 agosto 2015
p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
Copponi
STATUTO DELL’ACCADEMIA “RAFFAELLO”
CON SEDE IN URBINO
COSTITUZIONE E SCOPO DELL’ACCADEMIA
Art. 1.
L’Accademia Raffaello, fondata in Urbino
nel 1869 dal conte Pompeo Gherardi, già
fregiata del titolo di Regia con Sovrano brevetto
del 23 gennaio 1872, ed eretta a Corpo morale
con decreto del 16 febbraio 1873, n. 1257, serie
II, ha per iscopo di alimentare con opere e studi,
in Urbino e fuori, l’alto ideale di arte
e di umanità che si irradia dal genio di
Raffaello e di tutelare ed accrescere il decoro
della città che gli dette i natali.
Art. 2.
I mezzi di cui si serve sono: gli studi, le pubblicazioni,
le mostre ed esposizioni, gli incontri, i convegni,
le conferenze, i concorsi a premio, gli incontri
musicali, i corsi di apprendimento delle arti,
la Biblioteca, il Museo, la Casa di Raffaello ove l’Accademia ha eletto la sua sede ufficiale.
Art. 3.
Sono organi dell’Accademia : l’Assemblea
dei Soci, il Presidente dell’Accademia,
il Vice Presidente dell’Accademia, il Consiglio
Direttivo, il Segretario e il Collegio dei Revisori
dei Conti. Sono espressioni dell’Accademia:
la Commissione Storico-Letteraria-Scientifica,
la Commissione Artistica, il Gruppo “Giovani
Amici dell’Accademia”.
Art. 4.
Alle spese occorrenti, l’Accademia provvede
con rendite proprie, con il contributo volontario
dei Soci, con contributi di Enti pubblici, con
donazioni e con lasciti di privati e da elargizioni
di qualunque genere, nonché tutti i beni
e i diritti nascenti dalla propria attività
e produzione, dai rapporti contrattuali e da altre
fonti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali marginali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi. I versamenti, a qualunque titolo effettuati dai Soci, anche deceduti, receduti o esclusi, non saranno rimborsati né rivalutati; sono inoltre da considerare assolutamente intrasmissibili. È fatto obbligo l’impiego dei fondi suddetti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse; è comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Accademia Raffaello, salvo diversa destinazione o distribuzione imposte per Legge.
DEI SOCI
Art. 5.
I Soci dell’Accademia si distinguono in
:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Onorari;
c) Soci Benemeriti, tra cui persone fisiche e
Istituzioni.
Possono essere nominati Soci Ordinari i cultori
d’arte, di storia, di letteratura, di scienze
e di musica; gli scrittori, gli artisti e, in
genere, le persone di riconosciuto prestigio e
cultura.
Possono essere nominati Soci Onorari coloro che
abbiano contribuito con opere insigni, nel campo
dell’arte e della cultura, a onorare Raffaello
e Urbino.
Possono essere nominati Soci Benemeriti coloro
che abbiano contribuito alle attività dell’Accademia
con elargizioni, contributi, istituzioni di borse
di studio, donazioni.
I Soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono esonerati
dal pagamento della quota sociale annua.
A tutti i Soci è attribuita la qualifica
di “Accademico” e viene loro rilasciato
un diploma firmato dal Presidente e dal Segretario,
distinto con il numero di iscrizione all’Albo
della Accademia.
Al diploma potrà essere unita la medaglia
accademica, portante da un lato l’effigie
di Raffaello e dall’altro il motto “onoriamo
le arti”.
Il titolo di “Accademico” si acquista
per deliberazione dell’Assemblea su proposta
del Consiglio Direttivo o dei singoli Accademici
previa deliberazione del Consiglio.
La qualità di “Accademico”
si perde per dimissioni, per recesso volontario,
per interdizione, per esclusione deliberata dall’Assemblea,
per omesso pagamento della quota sociale annuale.
DELLA ASSEMBLEA
Art. 6.
L’Assemblea degli Accademici è convocata
dal Presidente almeno due volte all’anno,
con preavviso di dieci giorni.
L’Assemblea nomina il Presidente, i membri
del Consiglio Direttivo, i nuovi Soci e il Collegio
dei Sindaci Revisori.
Approva annualmente il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
Approva, su proposta del Consiglio Direttivo,
il Regolamento di funzionamento dell’Accademia.
Delibera su ogni argomento sul quale sia legittimamente
chiamata ad esprimersi.
Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano
tutti gli associati anche non intervenuti o dissenzienti.
Art. 7.
La convocazione dell’Assemblea è
disposta con avviso spedito per posta o inviato per posta elettronica (e-mail), o consegnato
con “raccomandata a mano”, contenente
il provvedimento stesso, con l’ordine del
giorno, e mediante affissione del provvedimento
stesso, con l’ordine del giorno, nella sede
dell’Accademia.
L’Assemblea è validamente costituita
in prima convocazione con l’intervento della
metà più uno dei Soci Ordinari ed
in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi
numero di Soci Ordinari.
Ogni Socio può farsi rappresentare da un
altro Socio.
Non è consentito ad un Socio di essere
portatore di più di una delega. Le votazioni
avvengono con voto segreto e le deliberazioni
sono approvate quando abbiano riportato il voto
favorevole della maggioranza dei Soci presenti e rappresentati.
Nelle deliberazioni che hanno per oggetto l’approvazione
dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i componenti del Consiglio
Direttivo non hanno diritto di voto.
DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art. 8.
Il Presidente dell’Accademia è eletto
tra i Soci Ordinari Residenti e domiciliati in
Urbino.
Il Consiglio Direttivo è costituito da
sei membri, la maggioranza dei quali deve essere
eletta tra i Soci Residenti e domiciliati in Urbino.
La elezione avviene con voto segreto ma, previo
consenso unanime dell’Assemblea, le nomine
possono essere effettuate per acclamazione.
Il Consiglio Direttivo uscente può proporre,
anche in sede di votazione, propri candidati per
l’incarico di Presidente e di Consiglieri.
Analoga proposta può essere formulata dai
Soci, con documento sottoscritto da cinque Accademici,
depositato in Cancelleria almeno cinque giorni
prima della Assemblea.
La proposta deve essere immediatamente affissa
nella sede dell’Accademia e comunicata dal
Presidente in apertura di Assemblea.
La nomina del Presidente e dei membri del Consiglio
Direttivo è comunicata al Ministero per
i Beni e le Attività Culturali in Roma
e alla Prefettura di Pesaro e Urbino.
Art. 9.
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di temporaneo impedimento del Presidente
all’esercizio delle sue funzioni, è
provvisoriamente sostituito dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione
dall’incarico, il Presidente viene sostituito
dal Vice Presidente fino alla nuova nomina.
Il Vice Presidente deve provvedere alla convocazione
della Assemblea per la nomina del Presidente entro
novanta giorni.
In caso di dimissioni o cessazione dall’incarico
dell’intero Consiglio Direttivo, il Presidente
convoca entro sessanta giorni la Assemblea per
procedere alle nuove nomine.
Il singolo Consigliere dimissionario o cessato
dall’incarico è sostituito dal Socio
che lo segue nella graduatoria di nomina.
Sussiste incompatibilità del Presidente,
del Vice Presidente e dei membri del Consiglio
Direttivo alle deliberazioni e all’adozione
di provvedimenti riguardanti parenti entro il
terzo grado ed affini in linea retta e collaterale
nel medesimo grado.
La violazione delle regole sulla incompatibilità
comporta decadenza dall’incarico.
Art. 10.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Accademia.
Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio
Direttivo.
Nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo,
il Vice Presidente, il Presidente della Commissione
Storico-Letteraria-Scientifica, il Presidente
della Commissione Artistica.
Nel caso in cui il Presidente ed il Vice Presidente
dell’Accademia siano impediti allo svolgimento
delle loro funzioni, il più anziano dei
Consiglieri assume le funzioni di Vice Presidente
dell’Accademia.
La anzianità è determinata dalla
data di ammissione all’Accademia.
Il Presidente nomina, tra i Soci il Segretario
con funzioni anche di Economo, ed il Bibliotecario.
Sottopone al Consiglio Direttivo le proposte delle
due Commissioni di cui all’Art. 13.
Vigila sul buon andamento generale dell’Accademia,
cura l’osservanza dello Statuto e il conseguimento
delle finalità Istituzionali.
Il Presidente è coadiuvato nella sua attività
dal Vice Presidente e dal Consiglio Direttivo.
Art. 11.
Il Consiglio Direttivo è composto dal
Presidente, dal Vice Presidente dell’Accademia
e dai cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i
poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Accademia,
esclusi quelli riservati all’Assemblea per
Legge o per Statuto.
Esamina, promuove e delibera le iniziative culturali,
delibera i bilanci, vigila sulla corretta applicazione
del Regolamento, determina la quota sociale annuale,
organizza e regolamenta la costituzione del Gruppo
“Giovani Amici dell’Accademia”,
scegliendone i componenti tra i giovani che si
sono particolarmente distinti nel campo delle
Arti, delle Lettere e delle Scienze.
Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio
Direttivo con compiti di verbalizzazione e con
diritto di voto consultivo.
Cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea,
del Consiglio Direttivo coordinando l’attività
dell’Accademia, sotto la sorveglianza e
secondo le direttive impartite dal Presidente.
Art. 12.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente per propria iniziativa o su richiesta
di almeno tre Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia
presente la maggioranza dei Consiglieri, escluso
il Segretario.
E’ consentita la partecipazione alle riunioni
in collegamento televideo o teleconferenza.
Le deliberazioni del Consiglio sono validamente
assunte con il voto favorevole della metà
più uno dei Consiglieri presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto
del Presidente.
L’assenza ingiustificata del Consigliere
per due sedute consecutive è causa di decadenza
dall’incarico.
Il Consigliere decaduto viene sostituito dal Socio
che lo segue nella graduatoria di nomina.
DELLE COMMISSIONI
Art. 13.
L’Accademia è dotata di due Commissioni
:
La Commissione Storico-Letteraria-Scientifica
e la Commissione Artistica, con funzioni specifiche
di proporre al Consiglio Direttivo le iniziative
culturali ed artistiche che l’Accademia
può adottare. Ogni Commissione è
composta dal Presidente e da due membri, nominati
dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente
della Commissione medesima.
Ogni Commissione viene convocata dal Presidente
almeno quattro volte all’anno per provvedere
ai suoi compiti di Istituto.
Il Presidente della Commissione sottopone al Consiglio
Direttivo le deliberazioni della Commissione per
le eventuali iniziative dell’Accademia.
L’assenza ingiustificata di un membro della
Commissione per due sedute consecutive ne determina
la decadenza dall’incarico.
Il Segretario dell’Accademia partecipa alle
riunioni delle Commissioni senza diritto di voto.
DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Art. 14.
Il Collegio dei Revisori è composto da
cinque Revisori dei Conti di cui tre effettivi
e due supplenti. Nomina fra gli effettivi il Presidente
che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori
Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.
I Revisori controllano la gestione amministrativa
dell’Accademia e accertano la regolare tenuta
della contabilità.
Espongono il rapporto annuale all’Assemblea
chiamata ad approvare il rendiconto economico
e finanziario consuntivo della gestione.
ADEMPIMENTI VARI
Art. 15.
Il Consiglio Direttivo provvede alla pubblicazione
del Periodico dell’Accademia con facoltà
di delegarne la redazione ad un Comitato.
Art. 16.
Nella misura dei fondi disponibili il Consiglio
Direttivo può bandire concorsi a premio
e istituire borse di studio da destinare a giovani
avviati a studi artistici, letterari, storici
e scientifici, e concorrere alla organizzazione
di eventi artistici culturali in collaborazione
con altri Enti ed Istituzioni.
Art. 17.
I libri, le pubblicazioni periodiche, i giornali
acquistati, posseduti o comunque ricevuti dall’Accademia,
saranno conservati nella Biblioteca e nella Emeroteca,
schedati e catalogati.
Le opere d’arte, acquistate o ricevute in
dono, saranno custodite nel Museo e inventariate
a cura del Segretario-Economo.
Art. 18.
Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il
Presidente trasmetterà al Ministero per
i Beni e le Attività Culturali una relazione
sul programma svolto nel precedente anno.
Art. 19.
Ogni anno l’Accademia si riunisce in Assemblea
straordinaria, aperta al pubblico, per celebrare
il giorno della nascita di Raffaello : 28 marzo
1483.
Nell’occasione il Presidente terrà
una relazione sulle attività svolte dall’Accademia.
Art. 20.
Le modificazioni al presente Statuto dovranno
essere deliberate e approvate dall’Assemblea
con le maggioranze previste dall’Art. 7.
Art. 21.
Le controversie che dovessero insorgere tra Soci
e Organi dell’Accademia, dovranno essere
sottoposte e decise da un Collegio arbitrale composto
da membri nominati : uno dal Consiglio Direttivo
con funzioni di Presidente e uno per ciascuno
dai contendenti.
L’arbitrato verrà svolto in Urbino
presso la sede dell’Accademia, avrà
natura di arbitrato non rituale ed il lodo sarà
immediatamente esecutivo.
Art. 22.
La nomina del Segretario e del Bibliotecario,
l’assunzione del personale addetto al funzionamento
dell’Accademia ed il loro rapporto con l’Accademia,
la gestione finanziaria dell’Accademia,
il bilancio e il patrimonio sono materie che il
presente Statuto rinvia al Regolamento deliberato
e approvato dal Consiglio Direttivo.
DURATA E CESSAZIONE
Art. 23.
La durata dell’Accademia è a tempo
indeterminato.
Lo scioglimento deve essere deliberato con la
maggioranza dei due terzi dei voti spettanti in
Assemblea. In tal caso l’Assemblea nomina
uno o più liquidatori e fissa i tempi della
liquidazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Accademia ad altra Associazione con finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 24.
Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto troveranno applicazione le disposizioni
del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia
di Associazioni.
Art. 25.
Il presente Statuto verrà sottoposto a
deliberazione dell’Assemblea e inviato da
parte del Consiglio Direttivo, per la successiva
approvazione, alla Prefettura di Pesaro e Urbino,
con le modalità e nei termini previsti
dagli Artt. 1 e 2 del D.P.R. 10 Febbraio 2000
n. 361.
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